Come comprare oro

La legge italiana sul commercio e il possesso di oro

La legislazione attuale#

La compravendita e il possesso d'oro greggio da investimento in Italia è regolamentata dalla Legge 17 Gennaio 2000, n. 7, che adegua la legislazione nazionale alle direttive dettate dall'Unione Europea (nello specifico la Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998) che permette ai residenti di comprare e vendere oro grezzo da investimento esente da IVA.

Le legge 7/2000 abolisce il monopolio dell'oro da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, in vigore già dal 1945, permettendo ai residenti in Italia di comprare e vendere oro greggio da investimento. Fino a quel momento era permesso ai residenti l'acquisto d'oro greggio destinato alla lavorazione e per uso industriale, e l'acquisto e la rivendita di oro grezzo all'estero (D.P.R. 148/1988; Legge 599/1986).

La legge del 2000 stabilisce inoltre che vengano dichiarate all'Ufficio italiano dei cambi le operazioni di acquisto e di vendita di oro effettuate in territorio nazionale per un valore pari o superiore ai 20 milioni di lire.

Le basi per la regolamentazione del possesso e dello scambio di oro da investimento in Italia risalgono al Decreto Legislativo luogotenenziale del 17 maggio 1945, n. 331, che istituisce l'Ufficio italiano dei cambi riservandogli il monopolio sullo scambio di oro e valute straniere.

Il D.Lgs 331/1945 è stato abrogato e il monopolio sull'oro è cessato nel 2000.

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La situazione fiscale per i proventi da compravendita di oro#

Dal punto di vista fiscale, l'Annuario del contribuente 2012 pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, menziona a pagina 123 la tassazione delle attività finanziarie e a pagina 124 gli investimenti all'estero.

Il sito dell'Agenzia delle entrate indica inoltre come dichiarare investimenti all'estero (Modulo RW), e come dichiarare le plusvalenze di natura finanziaria, nelle quali rientra il capital gain prodotto dagli investimenti in oro (Quadro RT).

N.B.Le informazioni fornite da BullionVault in materia fiscale non devono in alcun modo ritenersi esaustive. Per avere informazioni complete è sempre opportuno rivolgersi ad un commercialista o consulente fiscale.

Estratti delle leggi#

Di seguito alcuni estratti delle leggi già citate in questa pagina.

Decreto Legislativo luogotenenziale del 17 maggio 1945, n. 331

(abrogato dal D.Lgs 319/1998. Il comma 3, art. 2 è stato abrogato dalla Legge 7/2000)

Art. 1

1. È costituito l'Ufficio italiano dei cambi, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma. Esso ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei tesoro.

Art. 2

1. L'Ufficio ha per iscopo di acquistare e di vendere a pronti ed a termine oro, divise estere, biglietti di Stato e di banca esteri, titoli esteri ed italiani emessi all'estero, titoli italiani emessi in valuta estera e di eseguire in genere tutte le operazioni collegate ai suoi fini.

3. L'Ufficio ha il monopolio del commercio dell'oro, per quanto si riferisce agli acquisti ed alle vendite dell'oro all'estero. Esso può proporre al Ministro per il tesoro norme intorno al commercio dell'oro all'interno, volte ad assicurare il suo monopolio del commercio dell'oro con l'estero.

Legge 26 settembre 1986, n. 599

Art. 1.1 lettera e) (abrogata dalla Legge 7/2000)

e) revisione della disciplina relativa alla importazione di oro greggio per uso industriale e produttivo finalizzata alla semplificazione degli adempimenti amministrativi degli operatori autorizzati, fermo restando il monopolio previsto dalle vigenti disposizioni. Il commercio tra residenti dell'oro greggio importato sarà ammesso solo per finalità produttive.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148

Art. 15

(comma 3 e 4 abrogati dalla Legge 7/2000)

3. Il Ministro del commercio con l'estero autorizza i residenti, dandone comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, all'acquisto all'estero di oro greggio in lingotti, verghe, pani, polvere o rottami da destinare alla produzione di beni in Italia e alla vendita all'estero di oro greggio.

4. I residenti, autorizzati ad acquistare all'estero a norma dei commi precedenti e ad importare oro greggio, possono cederlo ad altri residenti quando i cessionari intendono utilizzarlo per la produzione di beni in Italia. I titolari autorizzati e i cessionari possono affidare in lavorazione ad altri residenti l'oro importato.

Direttiva 98/80/CE Del Consiglio del 12 ottobre 1998

(attualmente in vigore)

Art. 1

D. Diritto a deduzione

1. I soggetti passivi sono autorizzati a dedurre: a) l'imposta dovuta o pagata sull'oro da investimento fornito loro da una persona che si sia avvalsa del diritto di opzione di cui alla sezione C, o fornito loro secondo la procedura di cui alla sezione G; b) l'imposta dovuta o pagata sulla fornitura a loro favore o sull'acquisto intracomunitario o l'importazione da parte loro di oro diverso dall'oro da investimento successivamente trasformato, a loro cura o per loro conto, in oro da investimento; c) l'imposta dovuta o pagata su servizi forniti loro e consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, incluso l'oro da investimento, se la conseguente fornitura da parte loro di tale oro è esente a norma del presente articolo.

2. I soggetti passivi che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento sono autorizzati a dedurre l'imposta da essi dovuta o pagata sulle forniture, l'acquisto intracomunitario, l'importazione di beni o i servizi collegati alla produzione o alla trasformazione di detto oro come se la conseguente fornitura da parte loro di oro esente a norma del presente articolo fosse soggetta a imposta.

Legge 17 Gennaio 2000, n. 7

Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998

(attualmente in vigore)

Art. 1 (Commercio dell'oro)

2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire.

Nota bene: questa analisi è pubblicata per informare le vostre riflessioni, non per guidarle. L'andamento dei prezzi precedenti non è garanzia di performance future. Prima di investire in qualsiasi attività, si consiglia di rivolgersi a un consulente finanziario se non si è sicuri della sua idoneità alla propria situazione personale.